Assegni di cura Con DGRC 325/2020 la Giunta Regionale della Campania ha predisposto il “Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e gravi” per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizione di disabilità grave e gravissima, che necessitano di assistenza continua 24 ore al giorno, e sostenere i loro familiari nel carico di cura. Tipologia di intervento Gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall’Ambito Territoriale in favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e grave assistite a domicilio e costituiscono un titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari, e/o dagli assistenti familiari a contratto, in sostituzione delle prestazioni professionali erogate dagli Operatori Socio Sanitari. Gli assegni di cura sostituiscono le ore di prestazioni di “assistenza tutelare ed aiuto infermieristico” garantite dall’OSS di competenza dell’Ambito Territoriale e costituiscono la quota di spesa sociale dei piani di assistenza individualizzati/P.A.I. delle Cure Domiciliari Integrate. Sono nel contempo aggiuntivi e complementari a ogni altra prestazione o intervento a carattere sociale erogata dai Comuni dell’Ambito per una presa in carico globale dell’assistito e della sua famiglia, come ad il trasporto, ecc. Sono aggiuntivi anche delle prestazioni sociali erogate direttamente dall’INPS e dal Ministero delle Politiche Sociali. L’assegno è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento ed ogni altro assegno o emolumento riconosciuto con carattere previdenziale e/o assicurativo. Non è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito erogate dagli Ambiti per i non autosufficienti né con voucher per l’assunzione di badanti. Entità dell’assegno e durata L’importo dell’assegno di cura è fissato in due quote mensili distinte tra gravissimi e gravi: € 1.200,00 mensili per tutte le persone con disabilità gravissima valutate dall’Unita di Valutazione Integrata (U.V.I.) attraverso le schede di valutazione approvate con D.M. 26/9/2016, indipendentemente dal tipo di patologia; € 600,00 mensili per tutte le persone con disabilità grave valutate dall’Unita di Valutazione Integrata (U.V.I.) attraverso la scheda Barthel e che hanno riportato un punteggio minimo di 55. Intestatario dell’assegno è la persona non autosufficiente. L’assegno può essere intestato al familiare individuato dalla U.V.I. nel caso in cui sia stato nominato dal Tribunale “amministratore di sostegno” o “tutore giuridico”. I beneficiari sono esentati dalla quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie prevista con Decreto Commissariale n. 6/2010 e successive modifiche e integrazioni. L’assegno ha una durata di 12 mesi continuativi ed è erogato dal Comune capofila, a seguito del trasferimento delle risorse da parte della Regione Campania, con cadenza bimestrale. Qualora l’utente necessiti di un periodo di ricovero è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune capofila dell’Ambito Territoriale. L’erogazione dell’assegno di cura non è sospesa se tale periodo non supera i 30 giorni. Oltre tale termine, il Comune Capofila dispone la sospensione dell’assegno, che potrà essere riattivato in ogni caso solo al rientro a domicilio. In caso di decesso, il Comune capofila dispone l’interruzione dell’assegno a partire dal mese successivo al decesso. I familiari del deceduto non hanno alcun titolo di diritto sull’assegno. Chi ha diritto Possono beneficiare dell’assegno di cura le persone non autosufficienti in condizione di “disabilità gravissima” o di “disabilità grave”, residenti nell’Ambito S2, e per le quali l’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) del Distretto Sanitario abbia già effettuato una valutazione e redatto un progetto sociosanitario di “Cure Domiciliari”. Sono esclusi coloro che usufruiscono di servizi semiresidenziali e residenziali sia sociosanitari che socioassistenziali. Persone in condizione di disabilità gravissima Per persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto Ministeriale del 26/9/2016 art. 3, si intendono le persone “beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988”, oppure “definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013”, di qualsiasi età e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: persone in condizione di coma, Stato Vegetativo, oppure di Stato di Minima Coscienza e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) > = 4; persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B; persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, valutate con la scala, tra le seguenti, appropriata in relazione alla patologia: Medical Research Council (MRC) con bilancio muscolare complessivo ≤1 ai 4 arti, Expanded Disability Status Scale (EDSS) con punteggio alla ≥ 9, Hoehn e Yahr mod in stadio 5; persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore; persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI <= 34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <=8; ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. NB: le condizioni di disabilità gravissima sono individuate dal medico specialista dell’ U.V.I. attraverso la somministrazione di specifiche scale di valutazione indicate nell’Allegato 1 al D.M. del 26/09/2016, assumendo i punteggi/parametri sopra descritti. Per le persone di cui alla lettera i) si rilevano i criteri indicati nell’Allegato 2 del D.M. del 26/09/2016. Persone in condizione di disabilità grave Per persone in condizione di disabilità grave si intendono coloro che abbiano ricevuto, ai sensi della L. 104/92, la valutazione con connotazione di gravità da parte della Commissione Medica della ASL e che siano titolari di indennità di accompagnamento. Possono beneficare di assegno di cura i disabili gravi per i quali, a seguito di valutazione multidimensionale delle UVI con le schede S.V.M.A e S.VA.M.Di , risulti un punteggio dell’Indice Barthel non inferiore a 55 e che siano stati inclusi in un P.A.I. di Cure Domiciliari. Modalità di presentazione della domanda Le persone interessate, o un loro familiare di riferimento, presentano domanda ai Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale, utilizzando l’allegato modello. L’assistente sociale dell’Ambito effettua una decodifica della domanda di assegno di cura per definirne l’appropriatezza attraverso una valutazione delle condizioni sociali del richiedente e del suo contesto familiare, abitativo, economico etc. anche mediante visita domiciliare e acquisizione delle informazioni e delle certificazioni necessarie. Nel caso in cui rilevi una condizione di fragilità prevalentemente sociale, propone al richiedente interventi di carattere sociale (es. assistenza domiciliare sociale, oppure accoglienza in una struttura sociale, ecc.), avviando le procedure per l’attivazione del servizio più opportuno e la presa in carico sociale. Nel caso in cui l’assistente sociale rilevi un “bisogno sociosanitario complesso” che richiede una presa in carico congiunta tra Distretto Sanitario e Ambito Territoriale, e ritenga che l’assegno di cura possa effettivamente essere la modalità più appropriata d’intervento, attiva la procedure per il percorso sociosanitario di accesso e valutazione ex DGR 412/2011. Quindi trasmette la scheda di valutazione sociale, ed eventuale documentazione, al Distretto Sanitario per chiedere una valutazione multidimensionale a cura della U.V.I. e la predisposizione di un progetto sociosanitario di Cure Domiciliari. Criteri di ammissione al programma Ai sensi dell’art. 5 del “Programma regionale di assegni di cura”, beneficiano degli assegni di cura in via prioritaria, le persone con disabilità gravissima. Vengono attribuiti in base ai PAI di Cure Domiciliari in regime di compartecipazione alla spesa tra ASL e Comuni e sostituiscono la quota di prestazioni tutelari degli OSS dovuta dai Comuni. In caso di disponibilità finanziaria, gli assegni possono anche essere attribuiti per PAI domiciliari che non prevedano la compartecipazione alla spesa, ma solo prestazioni infermieristico – sanitarie; in tal caso si tratta di interventi sociali che arricchiscono e completano gli interventi domiciliari sanitari. Infine, sempre che ci sia disponibilità finanziaria, gli assegni di cura possono essere intesi come intervento esclusivamente socio assistenziale finalizzato a sostenere il carico di cura delle famiglie per le persone non autosufficienti che non ricevono assistenza domiciliare dalla ASL, ma he pur in assenza di disabilità motoria necessitano di assistenza continua nelle 24 ore. In ogni caso, è necessario che sia stata effettuata una valutazione sanitaria in base alle scale ex DM 26/09/2016 e sia stata rilevata o meno la connotazione di disabilità gravissima o grave. L’attribuzione degli assegni di cura o la prosecuzione dell’intervento per coloro che ne hanno già beneficato nelle precedenti programmazioni avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto delle seguenti priorità: a) connotazione di disabilità gravissima e punteggio più elevato a partire dai punteggi/ parametri fissati all’art. 3 del D.M. 26/9/2016; 1) a parità di punteggio si valutano le condizioni sociali ed economiche della persona interessata attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (SVAMA o SVAMDI) e l’ISEE sociosanitario. b) connotazione di disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.104/92, e punteggio più elevato della scala Barthel a partire da 55; 1) a parità di punteggio si valutano le condizioni sociali ed economiche e della persona interessata attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (SVAMA o SVAMDI) e l’ISEE sociosanitario. Hanno pari diritto di accesso sia gli utenti già presi in carico nelle Cure domiciliari, con e senza assegno di cura, sia i nuovi richiedenti. Finanziamento del Programma Assegni di Cura Il “Programma regionale assegni di cura” è finanziato con le risorse del Fondo Non Autosufficienze (FNA) che si rendono disponibili sul bilancio regionale attraverso i trasferimenti ministeriali. Per poter accedere al finanziamento del FNA, l’Ambito Territoriale deve, di concerto con il Distretto Sanitario, predisporre, per ciascun richiedente, i progetti individualizzati secondo le modalità descritte in precedenza ed inviare alla Regione Campania l’elenco dei disabili gravissimi e gravi entro il termine stabilito nel programma degli assegni di cura.